OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI ALLA PERCEZIONE DI RISORSE PUBBLICHE
In forma non coordinata né con il decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo settore o Cts) né con la disciplina della trasparenza, la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017), più volte rivisitata, ha previsto ulteriori obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici (art. 1, commi da 125 a 129 della predetta legge).
Si stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, alcuni soggetti specificamente individuati sono tenuti a rendicontare i rapporti finanziari avuti con la pubblica amministrazione nell’esercizio finanziario precedente.
L’obbligo di pubblicazione scatta solo se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro. Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulti inferiore a 10.000 euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite.
Deve essere applicato un criterio contabile di cassa: sono oggetto di pubblicazione le somme effettivamente incassate nell’esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.:
- denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;
- denominazione del soggetto che lo ha erogato;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI AL 5 PER MILLE
La normativa sul 5 per mille è contenuta nel decreto legislativo n. 111/2017 e nel Dpcm del 23 luglio 2020.
La destinazione della quota di 5 per mille agli enti del Terzo settore si avrà solo a partire dall’annualità 2022, essendo il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) operativo dal 23 novembre 2021.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, ogni soggetto percettore del 5 per mille deve redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’impiego delle somme percepite.
Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all’amministrazione competente all’erogazione delle somme, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni (ciò è stato chiarito con il Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, il quale ha disposto le nuove linee guida e modulistica per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del Terzo settore).